Art. 5.
(Programmi attuativi).

      1. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante

 

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per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, della solidarietà sociale e per le politiche europee, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Regione autonoma della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale dell'economia e del lavoro, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione.
      2. La Giunta regionale propone e, per quanto di sua competenza, attua gli specifici interventi in esito a procedura partecipativa dei soggetti istituzionali di base e dei soggetti sociali e culturali presenti nel territorio, nonché della consultazione in forma pubblica delle comunità locali, al fine di individuare priorità, metodologia e compartecipazione dei soggetti economici e sociali al piano.
      3. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato.